15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
- andrearb_636
- Rodaggio
- Messaggi: 39
- Iscritto il: 29 giu 2009, 19:44
- Provincia: BI
- Sesso: Maschio
- Moto: Yamaha R1 2006
- Località: Biella
- Contatta:
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
MULTA PAGATA STAMATTINA BON FINITA LA PAURA..... ADDIOS 10 PUNTI
...forse *io esiste e corre su DUCATI, si fa chiamare VALENTINO ROSSI[/color]
Possessore di Yamaha R1 2006 Midnight Black
Possessore di Yamaha R1 2006 Midnight Black
- Deslu-Gigi
- Staff di Ninja-series.it
- Messaggi: 2105
- Iscritto il: 20 giu 2009, 14:22
- Provincia: RE
- Sesso: Maschio
- Moto: Kawasaki ZX-10R '08, Kawasaki Versys '08
- Località: Correggio
- Contatta:
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
Il fatto che l'articolo applicato, se non sbaglio il 141 comma 3, non parla di rivelazione di velocità ma bensi di comportamente infatti dice: Il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.firefox ha scritto:prima di pagare la multe ti consiglio di rivolgerti comunque ad un legale, inquanto non hanno alcuna prova documentata della tua reale velocità, quindi ipoteticamente contestabile.
se poi al momento del verbale tu l'hai firmato assumendoti la responsabilità di quello che loro hanno scritto..., bè in quel caso lo prendi al culo.
p.s. in base alla mia esperienza in fatto giuridico potrei aver scritto una caSSata
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 con decurtazione di 5 punti.
Non c'è un metro per applicare questo articolo... in questo caso Andrearb ha trovato il pignolo, magari fosse stato un altro lo avrebbe fermato, piccola ramanzina senza grosse conseguenze.
Sotto al mio casco... la mia libertà!
Diobò Fans Club
- SS 65 is my home
- Gomito abraso
- Messaggi: 2037
- Iscritto il: 29 giu 2009, 17:20
- Provincia: BO
- Sesso: Maschio
- Moto: ne faccio abbastanza
- Località: Spiritualmente sempre con Ninja Bull !
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
hai fatto bene a pagare e non tirarla per le lunghe...
Se facevi ricorso, oltre a pagare lo stesso la multa (perchè non avresti vinto), ti toccava pagare anche il costo del ricorso (da quest' anno fare ricorso costa).
Se facevi ricorso, oltre a pagare lo stesso la multa (perchè non avresti vinto), ti toccava pagare anche il costo del ricorso (da quest' anno fare ricorso costa).
- ArdaGenio5
- Gomma chiusa
- Messaggi: 488
- Iscritto il: 30 giu 2009, 20:27
- Provincia: RM
- Sesso: Maschio
- Moto: Kawa 636 '05- Ktm 625 '04
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
Si, costa la cifra "simbolica" di 38 euro
Cmq per 78 euro hai fatto bene a pagare,
in altri casi con multe da 300 e passa euro, il ricorso al giuduce di pace, diventa quasi indispensabile, soprattutto per quelli che faticano a sborsare certe cifre nel termine di 60 gg
più che altro perchè si punta sulla lentzza della burocrazia, che in molte città fà sì che la prima udienza venga fissata almeno dopo 1 anno, ciò vuol dire avere il tempo di mettere da parte i soldi della multa.
e puntando sul fatto che se anche il giudice di pace rigetti il nostro ricorso, non ci sarà alcuna elevazione della multa, si viene condannati al pagamento della multa e basta, senza alcuna sanzione accessoria.
e ancora, sempre nel caso si perda il ricorso, si può chiedere al giudice almeno la rateizzazione dell' importo della multa.
Cmq per 78 euro hai fatto bene a pagare,
in altri casi con multe da 300 e passa euro, il ricorso al giuduce di pace, diventa quasi indispensabile, soprattutto per quelli che faticano a sborsare certe cifre nel termine di 60 gg
più che altro perchè si punta sulla lentzza della burocrazia, che in molte città fà sì che la prima udienza venga fissata almeno dopo 1 anno, ciò vuol dire avere il tempo di mettere da parte i soldi della multa.
e puntando sul fatto che se anche il giudice di pace rigetti il nostro ricorso, non ci sarà alcuna elevazione della multa, si viene condannati al pagamento della multa e basta, senza alcuna sanzione accessoria.
e ancora, sempre nel caso si perda il ricorso, si può chiedere al giudice almeno la rateizzazione dell' importo della multa.
--- Che cos'è il Genio? è fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d' esecuzione ---
-- L'arguzia è tale perchè si astiene dal dire, dicendo ciò che dice con il non dirlo --
**
**
*
ArdaKGenio
*
**
**
-- L'arguzia è tale perchè si astiene dal dire, dicendo ciò che dice con il non dirlo --
**
**
*
ArdaKGenio
*
**
**
- Andre41
- Prima piega
- Messaggi: 93
- Iscritto il: 06 ago 2010, 23:50
- Provincia: MI
- Sesso: Maschio
- Moto: ZX6R 636 04"
- Località: Cerello
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
quando leggo certe cose m ricordo quanto fa schifo la legge italiana... multe non contestabili se il carabiniere pensa che andavi forte..roba da matti.. troppo potere hanno!!
- atilla_zx10r
- Saponetta finita
- Messaggi: 1021
- Iscritto il: 29 giu 2009, 14:38
- Provincia: RM
- Sesso: Maschio
- Moto: ninja zx10r 06 - XT 600 93
- Località: roma
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
scusate ho letto solo ora,
la multa era contestabilissima, ho un amico alla polizia stradale (quindi i più competenti per quanto riguarda il codice della strada) loro queste multe le fanno solo quando avviene un incidente (quindi la condotta di guida non era commisurata alle condizioni di traffico, tempo, fondo stradale etc. etc.), altrimenti non le fanno perché è facile contestarle. così mi ha detto.
eccoti un ricorso:
Il verbale di accertamento per guida pericolosa, dal momento che si basa su una valutazione scaturente da un giudizio dei verbalizzanti, non gode dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e, pertanto, il suo contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione civile, Sezione II, nella sentenza 22 giugno 2010, n. 15108.
Il caso ha riguardato un conducente di un veicolo sanzionato in quanto, secondo la valutazione degli agenti verbalizzanti, non avrebbe regolato la velocità in prossimità di un’intersezione.
Il giudice di pace, a cui si era rivolto l’interessato, ritenendo che il giudizio valutativo degli agenti non può godere di fede privilegiata e l’elevata velocità del conducente non risultava altrimenti provata, aveva accolto la richiesta di annullamento della sanzione.
A questo punto il Comune coinvolto ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nel richiamare consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 17355/09) ha sottolineato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, sono oggetto di contestazione e di prova solo le circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, i quali, invece, ai sensi dell’art. 2700 c.c., assumono fede privilegiata.
Nella fattispecie in argomento, secondo i giudici di legittimità, ciò che è avvenuto alla presenza degli agenti verbalizzanti (pubblici ufficiali) e che poteva essere attestato con fede privilegiata era solo il transito del veicolo in movimento in quella strada, ma non invece il giudizio di pericolosità.
Quest’ultimo, invero, implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve dapprima rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e quindi sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità e, pertanto, detta valutazione, secondo la Corte – che approva l’operato del giudice di merito – è priva di efficacia probatoria privilegiata.
Questa sentenza trova altri precedenti conformi, anche meno recenti, (ex pluribus, Cass. n. 3077/1992) nei quali si afferma il principio secondo cui la fede privilegiata che, conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto.
Riguardo alla specifica tematica della velocità elevata addebitata al conducente, giova ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale (App. Roma Sez. III, 19 settembre 2006) ad essa deve essere attribuita valenza di circostanza obiettiva assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo nell’ipotesi che trovi riscontro non già in una mera valutazione del verbalizzante ma in misurazioni e prelievi planimetrici (lunghezza delle tracce di frenata e di scarrocciamento, stato dei luoghi e danni riportati dai mezzi coinvolti) eseguiti dai verbalizzanti stessi subito dopo il sinistro.
la multa era contestabilissima, ho un amico alla polizia stradale (quindi i più competenti per quanto riguarda il codice della strada) loro queste multe le fanno solo quando avviene un incidente (quindi la condotta di guida non era commisurata alle condizioni di traffico, tempo, fondo stradale etc. etc.), altrimenti non le fanno perché è facile contestarle. così mi ha detto.
eccoti un ricorso:
Il verbale di accertamento per guida pericolosa, dal momento che si basa su una valutazione scaturente da un giudizio dei verbalizzanti, non gode dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e, pertanto, il suo contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione civile, Sezione II, nella sentenza 22 giugno 2010, n. 15108.
Il caso ha riguardato un conducente di un veicolo sanzionato in quanto, secondo la valutazione degli agenti verbalizzanti, non avrebbe regolato la velocità in prossimità di un’intersezione.
Il giudice di pace, a cui si era rivolto l’interessato, ritenendo che il giudizio valutativo degli agenti non può godere di fede privilegiata e l’elevata velocità del conducente non risultava altrimenti provata, aveva accolto la richiesta di annullamento della sanzione.
A questo punto il Comune coinvolto ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nel richiamare consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 17355/09) ha sottolineato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, sono oggetto di contestazione e di prova solo le circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, i quali, invece, ai sensi dell’art. 2700 c.c., assumono fede privilegiata.
Nella fattispecie in argomento, secondo i giudici di legittimità, ciò che è avvenuto alla presenza degli agenti verbalizzanti (pubblici ufficiali) e che poteva essere attestato con fede privilegiata era solo il transito del veicolo in movimento in quella strada, ma non invece il giudizio di pericolosità.
Quest’ultimo, invero, implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve dapprima rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e quindi sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità e, pertanto, detta valutazione, secondo la Corte – che approva l’operato del giudice di merito – è priva di efficacia probatoria privilegiata.
Questa sentenza trova altri precedenti conformi, anche meno recenti, (ex pluribus, Cass. n. 3077/1992) nei quali si afferma il principio secondo cui la fede privilegiata che, conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto.
Riguardo alla specifica tematica della velocità elevata addebitata al conducente, giova ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale (App. Roma Sez. III, 19 settembre 2006) ad essa deve essere attribuita valenza di circostanza obiettiva assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo nell’ipotesi che trovi riscontro non già in una mera valutazione del verbalizzante ma in misurazioni e prelievi planimetrici (lunghezza delle tracce di frenata e di scarrocciamento, stato dei luoghi e danni riportati dai mezzi coinvolti) eseguiti dai verbalizzanti stessi subito dopo il sinistro.
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee,
o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui!!!
Ninja Bull's official fan
ZX10R ninja my 2006 verde
o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui!!!
Ninja Bull's official fan
ZX10R ninja my 2006 verde
-
- Saponetta finita
- Messaggi: 1449
- Iscritto il: 04 lug 2009, 08:54
- Provincia: RM
- Sesso: Maschio
- Moto: La stessa di Res'
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
Eugè non è così............quando ti elevano una contravvenzione lo fanno sempre in "misura ridotta" detto questo se ricorri al giudice di pace e perdi la paghi in misura intera...............a me è successo così.ArdaGenio5 ha scritto:Si, costa la cifra "simbolica" di 38 euro
Cmq per 78 euro hai fatto bene a pagare,
in altri casi con multe da 300 e passa euro, il ricorso al giuduce di pace, diventa quasi indispensabile, soprattutto per quelli che faticano a sborsare certe cifre nel termine di 60 gg
più che altro perchè si punta sulla lentzza della burocrazia, che in molte città fà sì che la prima udienza venga fissata almeno dopo 1 anno, ciò vuol dire avere il tempo di mettere da parte i soldi della multa.
e puntando sul fatto che se anche il giudice di pace rigetti il nostro ricorso, non ci sarà alcuna elevazione della multa, si viene condannati al pagamento della multa e basta, senza alcuna sanzione accessoria.
e ancora, sempre nel caso si perda il ricorso, si può chiedere al giudice almeno la rateizzazione dell' importo della multa.
Ciao Gemellino
- SirioUFO
- Pedane grattate
- Messaggi: 2990
- Iscritto il: 29 giu 2009, 13:15
- Provincia: PR
- Sesso: Maschio
- Moto: Kawasaki Ninja ZX-6R 1999
- Località: Ricco' (PR)
- Contatta:
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
Errore... se vai dal giudice di pace al più paghi per la contravvenzione che ti hanno dato... non di più!zx10r ha scritto:Eugè non è così............quando ti elevano una contravvenzione lo fanno sempre in "misura ridotta" detto questo se ricorri al giudice di pace e perdi la paghi in misura intera...............a me è successo così.ArdaGenio5 ha scritto:Si, costa la cifra "simbolica" di 38 euro
Cmq per 78 euro hai fatto bene a pagare,
in altri casi con multe da 300 e passa euro, il ricorso al giuduce di pace, diventa quasi indispensabile, soprattutto per quelli che faticano a sborsare certe cifre nel termine di 60 gg
più che altro perchè si punta sulla lentzza della burocrazia, che in molte città fà sì che la prima udienza venga fissata almeno dopo 1 anno, ciò vuol dire avere il tempo di mettere da parte i soldi della multa.
e puntando sul fatto che se anche il giudice di pace rigetti il nostro ricorso, non ci sarà alcuna elevazione della multa, si viene condannati al pagamento della multa e basta, senza alcuna sanzione accessoria.
e ancora, sempre nel caso si perda il ricorso, si può chiedere al giudice almeno la rateizzazione dell' importo della multa.
http://vivailmaiale.wordpress.com/
Ma il giorno seguente non mi piaceva niente
tranne una frase giocosa ed eloquente
diceva: il lavoro debilita l'uomo
Il lavoro debilita l'uomo
Ma il giorno seguente non mi piaceva niente
tranne una frase giocosa ed eloquente
diceva: il lavoro debilita l'uomo
Il lavoro debilita l'uomo
-
- Saponetta finita
- Messaggi: 1449
- Iscritto il: 04 lug 2009, 08:54
- Provincia: RM
- Sesso: Maschio
- Moto: La stessa di Res'
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
Allora alla gerit hanno percepito di avere a che fare con un pollo senza averlo visto..................SirioUFO ha scritto:Errore... se vai dal giudice di pace al più paghi per la contravvenzione che ti hanno dato... non di più!zx10r ha scritto:Eugè non è così............quando ti elevano una contravvenzione lo fanno sempre in "misura ridotta" detto questo se ricorri al giudice di pace e perdi la paghi in misura intera...............a me è successo così.ArdaGenio5 ha scritto:Si, costa la cifra "simbolica" di 38 euro
Cmq per 78 euro hai fatto bene a pagare,
in altri casi con multe da 300 e passa euro, il ricorso al giuduce di pace, diventa quasi indispensabile, soprattutto per quelli che faticano a sborsare certe cifre nel termine di 60 gg
più che altro perchè si punta sulla lentzza della burocrazia, che in molte città fà sì che la prima udienza venga fissata almeno dopo 1 anno, ciò vuol dire avere il tempo di mettere da parte i soldi della multa.
e puntando sul fatto che se anche il giudice di pace rigetti il nostro ricorso, non ci sarà alcuna elevazione della multa, si viene condannati al pagamento della multa e basta, senza alcuna sanzione accessoria.
e ancora, sempre nel caso si perda il ricorso, si può chiedere al giudice almeno la rateizzazione dell' importo della multa.
Ciao Gemellino
- firefox
- Gomito abraso
- Messaggi: 1798
- Iscritto il: 17 dic 2009, 15:06
- Provincia: MT
- Sesso: Maschio
- Moto: ninja zx6r 636 '05 solopista
- Località: Montescaglioso
Re: 15/03 FERMATO DAI CARABINIERI
errore... se vai dal giudice di pace e perdi paghi il doppio della multaSirioUFO ha scritto:Errore... se vai dal giudice di pace al più paghi per la contravvenzione che ti hanno dato... non di più!zx10r ha scritto:Eugè non è così............quando ti elevano una contravvenzione lo fanno sempre in "misura ridotta" detto questo se ricorri al giudice di pace e perdi la paghi in misura intera...............a me è successo così.ArdaGenio5 ha scritto:Si, costa la cifra "simbolica" di 38 euro
Cmq per 78 euro hai fatto bene a pagare,
in altri casi con multe da 300 e passa euro, il ricorso al giuduce di pace, diventa quasi indispensabile, soprattutto per quelli che faticano a sborsare certe cifre nel termine di 60 gg
più che altro perchè si punta sulla lentzza della burocrazia, che in molte città fà sì che la prima udienza venga fissata almeno dopo 1 anno, ciò vuol dire avere il tempo di mettere da parte i soldi della multa.
e puntando sul fatto che se anche il giudice di pace rigetti il nostro ricorso, non ci sarà alcuna elevazione della multa, si viene condannati al pagamento della multa e basta, senza alcuna sanzione accessoria.
e ancora, sempre nel caso si perda il ricorso, si può chiedere al giudice almeno la rateizzazione dell' importo della multa.
informati