[FUTA] Fonometro

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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da Gioffy » 06 lug 2010, 13:39

Scusate... :blush:

Approfitto del post visto che.. trattasi sempre di Futa.. per una domanda..
Sulla SS65 e' stato messo un autovelox fisso ?

Se si .. a che altezza ??

( scusate l'OT )
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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da puteon » 06 lug 2010, 13:45

Gioffy ha scritto:Scusate... :blush:

Approfitto del post visto che.. trattasi sempre di Futa.. per una domanda..
Sulla SS65 e' stato messo un autovelox fisso ?

Se si .. a che altezza ??

( scusate l'OT )
@SSdovehaimessoilvelox io qualche idea l'avrei :fuck:
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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da Axloide » 06 lug 2010, 13:56

il velox è subito dopo Loiano, nel secondo piccolo rettilineo dopo la S con il curvone a destra (salendo verso il passo)

ps:
un impianto di scarico after market se omologato non contestabile per via della famosa Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997 nella quale si attesta anche che non devono essere trascritti sul libretto al contrario ad esempio di frecce specchi carene e e cazzi e mazzi

in quanto alla prova col fonometro (che sarebbero due:uno statica e una di pass by, ma chiaramente se si è fuori dalla prima inutile fare la seconda) è normata dalla DIRETTIVA 2006/120/CE DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2006 che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico che fra le altre cose chiede che il microfono vada posizionato a 50 cm. e a 45 gradi dal fondello di uscita. quindi se non hanno metro e righello vanno contestati in partenza. A parte tutta una serie di altre prescrizioni legate a tolleranze e condizioni ambientali.
Insomma una prova a bordo strada è una buffonata
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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da Gioffy » 06 lug 2010, 14:04

Axloide ha scritto:il velox è subito dopo Loiano, nel secondo piccolo rettilineo dopo la S con il curvone a destra (salendo verso il passo)
Thanks :good:

Non me ne sono mai accorto !! speriamo.... :shok:

Limite 70 ? :cray:
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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da Axloide » 06 lug 2010, 14:15

se non sbaglio si...poi non è un gabbiottino ma è uno di quelli sopra al palo
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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da Gioffy » 06 lug 2010, 14:24

Axloide ha scritto:se non sbaglio si...poi non è un gabbiottino ma è uno di quelli sopra al palo
Guardando google map.. ho capito dove e' stato messo ... :shok:

E te pareva... il classico nido del cuculo !!! :angry2:

Azz... :dash1: :dash1:

non dovrei averlo preso.. ma... rimango nel dubbio !! :cray:
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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da Ponch » 06 lug 2010, 14:55

In comune a loiano hanno una pila alta un metro di esposti contro i rumori molesti delle moto che disturberebbero la quiete dei paesani e dei vacanzieri..
c'era da aspettarsi che qualcosa di utile solo alla quiete del paese venisse fatto..
come sempre in culo alla sicurezza ma vabbè ormai ci siamo abituati a essere solo strozzati nel portafoglio e a essere presi per il culo.
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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da Dak » 06 lug 2010, 16:16

ice.hcp ha scritto:
Dak ha scritto:
marcmoto ha scritto:
Quello del libretto o sul certificato di omologazione, su entrambi viene riportato il livello sonoro ad un certo numero di giri preso a un metro dall'uscita dello scarico se il livello è più alto ti multano per manomissione del sistema di scarico anche se omologato!

se è manomissione allora ti ritirano il libretto....
poi c'è sempre il giudice di pace.
no... se è manomissione non c'è il ritiro del libretto in verità...


L'articolo 79 comma 4 precisa invece che, chiunque circoli con veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, cioè circola con i dispositivi dell'articolo 72, non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 65€ a 262€.

l'art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza silenziatore.
Art.72 ha scritto: Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.


13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .


naturalmente se queste cose non si sanno, loro fanno il 78 che così rompono i coglioni...

infatti, L'articolo che hai giustamente segnalato si rifà ai componenti che si deteriorano. Ad esempio una lampadina che si è fulminata, il fonoassorbente finito che non c'è più.
però tu se manometti, togli un db killer, sforacchi l'alluminio dello scarico ecc ecc, quindi alteri quelli che non sono i componenti soggetti a usura, allora si che ti ciulano il libretto.
L'alternativa sarebbe comperarsi ed installare un oscartico non omologato, che paradossalmente è equiparato al componente mancante e quindi alla sanzione da 65 a 200 e rotti €.
Meglio bannato che diffidato [cit.]

Chi muore inseguendo un sogno sorride alla morte e il sorriso cancella qualsiasi violenza.

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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da ice.hcp » 06 lug 2010, 16:22

Dak ha scritto:infatti, L'articolo che hai giustamente segnalato si rifà ai componenti che si deteriorano. Ad esempio una lampadina che si è fulminata, il fonoassorbente finito che non c'è più.
però tu se manometti, togli un db killer, sforacchi l'alluminio dello scarico ecc ecc, quindi alteri quelli che non sono i componenti soggetti a usura, allora si che ti ciulano il libretto.
L'alternativa sarebbe comperarsi ed installare un oscartico non omologato, che paradossalmente è equiparato al componente mancante e quindi alla sanzione da 65 a 200 e rotti €.
e io che ho uno scarico non omologato ma con dbkiller (non manomesso) mi danno un premio!?! :lol: :lol: :lol:
lì purtroppo ognuno interpreta come meglio vuole (cioè art.78 e punto, ritiro del libretto perchè sei cattivo e w la cassa che facciamo al comune)
con uno scarico non omologato rischi ugualmente purtroppo... forse di più che con un dbkiller manomesso...
Io al semaforo non parto quando si accende il verde. Parto quando si spegne il rosso!

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Re: [FUTA] Fonometro

Messaggio da SirioUFO » 07 lug 2010, 10:31

ice.hcp ha scritto: e io che ho uno scarico non omologato ma con dbkiller (non manomesso) mi danno un premio!?! :lol: :lol: :lol:
lì purtroppo ognuno interpreta come meglio vuole (cioè art.78 e punto, ritiro del libretto perchè sei cattivo e w la cassa che facciamo al comune)
con uno scarico non omologato rischi ugualmente purtroppo... forse di più che con un dbkiller manomesso...
E io che sono stato fermato con uno scarico omologato e senza dbkiller?? :lol: :lol: :lol: :lol:
A ottobre avrò l'udienza per il ricorso e vi farò sapere come è andata a finire... e in caso positivo posterò anche il ricorso presentato ad uso e consumo di tutti... :bye:
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Ma il giorno seguente non mi piaceva niente
tranne una frase giocosa ed eloquente
diceva: il lavoro debilita l'uomo
Il lavoro debilita l'uomo

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