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[FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 12:29
da Brizio
Ho letto in un altro forum che:
"Nelle giornate di sabato e domenica, solo per i mesi di Luglio e Agosto, nel tratto Pianoro-Passo della Raticosa ci saranno le pattuglie fornite di fonometro, regolatevi."
Lo fanno per la nostra sicurezza. Occhio bimbi poco sicuri
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 12:38
da Dak
eh.. sia mai che divento sordo!!
e si sa anche che articolo applicano?
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 12:39
da Brizio
No,non so altro...ma credo che un qualche modo per romperti i maroni lo trovano sempre...
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 12:46
da marcmoto
Dak ha scritto:eh.. sia mai che divento sordo!!
e si sa anche che articolo applicano?
Quello del libretto o sul certificato di omologazione, su entrambi viene riportato il livello sonoro ad un certo numero di giri preso a un metro dall'uscita dello scarico se il livello è più alto ti multano per manomissione del sistema di scarico anche se omologato!
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 12:51
da Dak
marcmoto ha scritto:Dak ha scritto:eh.. sia mai che divento sordo!!
e si sa anche che articolo applicano?
Quello del libretto o sul certificato di omologazione, su entrambi viene riportato il livello sonoro ad un certo numero di giri preso a un metro dall'uscita dello scarico se il livello è più alto ti multano per manomissione del sistema di scarico anche se omologato!
se è manomissione allora ti ritirano il libretto....
poi c'è sempre il giudice di pace.
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 13:18
da TheCourier
marcmoto ha scritto:Dak ha scritto:eh.. sia mai che divento sordo!!
e si sa anche che articolo applicano?
Quello del libretto o sul certificato di omologazione, su entrambi viene riportato il livello sonoro ad un certo numero di giri preso
a un metro dall'uscita dello scarico se il livello è più alto ti multano per manomissione del sistema di scarico anche se omologato!
Fono
METRO...
Non era meglio fare altri controlli??
Metto gli scarichi originali, portatarga originale e e faccio il passo gomito a terra!!
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 13:29
da zx10r
TheCourier ha scritto:marcmoto ha scritto:Dak ha scritto:eh.. sia mai che divento sordo!!
e si sa anche che articolo applicano?
Quello del libretto o sul certificato di omologazione, su entrambi viene riportato il livello sonoro ad un certo numero di giri preso
a un metro dall'uscita dello scarico se il livello è più alto ti multano per manomissione del sistema di scarico anche se omologato!
Fono
METRO...
Non era meglio fare altri controlli??
Metto gli scarichi originali, portatarga originale e
e faccio il passo gomito a terra!!
Che film hai visto Riccà.........?
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 13:29
da Axloide
eh benvenuto...secondo te su cos'è che ci girano le palle da tempo!?
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 13:33
da puteon
poco male dai..... come a misano... che hanno giornate con scarichi liberi
basta andare su a settembre e vai di bordello !!
Re: [FUTA] Fonometro
Inviato: 06 lug 2010, 13:34
da ice.hcp
Dak ha scritto:marcmoto ha scritto:Dak ha scritto:eh.. sia mai che divento sordo!!
e si sa anche che articolo applicano?
Quello del libretto o sul certificato di omologazione, su entrambi viene riportato il livello sonoro ad un certo numero di giri preso a un metro dall'uscita dello scarico se il livello è più alto ti multano per manomissione del sistema di scarico anche se omologato!
se è manomissione allora ti ritirano il libretto....
poi c'è sempre il giudice di pace.
no... se è manomissione non c'è il ritiro del libretto in verità...
L'articolo 79 comma 4 precisa invece che, chiunque circoli con veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, cioè circola con i dispositivi dell'articolo 72, non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 65€ a 262€.
l'art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza silenziatore.
Art.72 ha scritto:
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .
naturalmente se queste cose non si sanno, loro fanno il 78 che così rompono i coglioni...